Sez. L, Sentenza n. 6187 del 02/06/1995 (Rv. 492625 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE | Prepensionamento - Conseguente anzianità convenzionale ex art. 3 D.L. n. 103 del 1983 - Portata - Computabilità al fine di istituti diversi dal T.F.R. - Esclusione.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE
L'art. 3, primo comma, del D.L. 6 aprile 1983 n. 103 convertito in legge 23 maggio 1983 n. 230 (recante "Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti") il quale prevede in favore dei lavoratori portuali prepensionati, oltre alle eventuali indennità stabilite dalla disciplina collettiva, il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del pensionamento anticipato maggiorato di un periodo pari a quello mancante per la cessazione del servizio per limiti di età e comunque non superiore ai cinque anni, senza stabilire alcuna equivalenza fra l'anzianità convenzionale e l'anzianità effettiva, considera utile il previsto aumento convenzionale di anzianità ai soli fini del trattamento di fine rapporto, restando escluso per il carattere eccezionale di tale norma, come di ogni altra in tema di prepensionamento, in quanto derogatoria della generale disciplina della pensione "normale" rispettiva, che il suddetto aumento convenzionale possa esser ritenuto al fine di istituti diversi da quello espressamente contemplato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/04/1983 num. 103 art. 6, Legge 23/05/1983 num. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)