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Sez. 5 - , Sentenza n. 25225 del 14/07/2020 Ud. (dep. 07/09/2020) Rv. 279463 - 01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279463-01

NOTIFICAZIONI - IN GENERE

La speciale domiciliazione di un collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, va equiparata, ad ogni effetto, al domicilio eletto, con conseguente applicazione della disciplina in materia. (In motivazione la Corte ha precisato che tale elezione di domicilio ha natura volontaristica, in quanto coessenziale alla sottoscrizione delle speciali misure di protezione, pur essendo individuato "ex lege" il domiciliatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 18 art. 12 com. 3, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)