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Sez. 4, Sentenza n. 45323 del 12/12/2002 Cc. (dep. 25/11/2003) Rv. 226887 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Agenzia di pompe funebri - Luogo di privata dimora - ConfigurabilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226887-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell'applicazione dell'art. 262, comma secondo, cod. proc. pen., una agenzia di pompe funebri, essendo un luogo aperto al pubblico, dove si esercita attività commerciale, in contatto diretto e continuo con la clientela, e, quindi, con accesso indiscriminato di persone, e non potendosi affermare, al contrario, che esso assolva alla funzione di proteggere la vita privata, nelle sue diverse esplicazioni concernenti il riposo, l'alimentazione, l'amministrazione, l'occupazione professionale o lo svago, di chi vi si trattiene.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)