Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 12/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210553 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Elementi di valutazione del giudice - Esclusivo riferimento alla gravità e natura dei reati commessi - Insufficienza - Valutazione della condotta successiva - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva. Ne discende che, nell'ipotesi in cui l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, oltre agli elementi sintomatici desumibili dalla natura e dalla gravità dei reati, anche la condotta mantenuta nello stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire se il soggetto possa compiere in futuro nuove azioni delittuose.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)