diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 18/12/2023 Cc. (dep. 22/02/2024) Rv. 285855-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni per la concessione - Elementi di valutazione - Gravità e natura dei reati commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285855-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)