Sez. 1, Sentenza n. 31809 del 09/07/2009 Cc. (dep. 03/08/2009) Rv. 244322 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condizioni per la concessione - Riferimento ai reati commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)