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Sez. 1, Sentenza n. 31809 del 09/07/2009 Cc. (dep. 03/08/2009) Rv. 244322 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condizioni per la concessione - Riferimento ai reati commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244322-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)