Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 26/10/1988 (Rv. 460330 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE DOMANDE E NUOVE PROVE - DOMANDA PROPOSTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DI TARDIVITÀ - OBBLIGO DI PRONUNCIA NEL MERITO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE DOMANDE E NUOVE PROVE - DOMANDA PROPOSTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DI TARDIVITÀ - OBBLIGO DI PRONUNCIA NEL MERITO.*
Una domanda proposta per la prima volta nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, ove nella stessa udienza - che rappresenta il limite temporale di tale difesa - non ne sia eccepita dalla controparte la tardività, non può essere dichiarata inammissibile d'ufficio, ma costituisce materia acquisita al giudizio, su cui è dovuta una pronuncia di merito, giacché le preclusioni e limitazioni sancite per tale giudizio, in ordine alla proposizione delle domande ed eccezioni, sono poste esclusivamente a tutela delle parti. (nella specie trattavasi di domanda riconvenzionale proposta nella udienza di precisazione delle conclusioni di cui la controparte aveva eccepito la inammissibilità soltanto con la comparsa conclusionale. La S.C., nel respingere il ricorso contro la sentenza della Corte di merito, che aveva ritenuto la tardività dell'eccezione, ha affermato l'esposto principio). (Conf 4431/85, mass n 441889; (Conf 4974/83, mass n 429847; (Conf 1604/81, mass n 412268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)