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Sez. 2, Sentenza n. 1604 del 18/03/1981 (Rv. 412268 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE IN SEDE DI CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412268-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDE NUOVE IN SEDE DI CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE.*

Proposta in Sede di precisazione delle conclusioni in primo grado una domanda nuova, la controparte, se non intende accettare su di essa il contraddittorio, deve dichiararlo nella stessa udienza o comunque nella precisazione delle proprie conclusioni, altrimenti il contraddittorio deve ritenersi accettato, con la conseguenza che l'inammissibilita di detta domanda non puo essere piu dedotta ne con la comparsa conclusionale ne nei successivi gradi del giudizio. (Conf 1368/78, mass n 390748; (Conf 1848/76, mass n 380639).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)