Sez. U, Sentenza n. 8649 del 03/10/1996 (Rv. 499887 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Prezzo - Revisione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Convenzione escludente la revisione del prezzo - Clausola compromissoria - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di revisione del prezzo nell'appalto di opere pubbliche, la giurisdizione del giudice amministrativo va affermata in tutti i casi in cui la domanda sia collegata all'esercizio di un potere discrezionale della P.A., a meno che questo si sia consumato con il riconoscimento del diritto alla revisione e quand'anche la doglianza dell'appaltatore investa il mancato riconoscimento del diritto. Pertanto, la clausola compromissoria, prevista nel capitolato d'appalto per qualsiasi controversia insorta tra le parti, trova un limite non solo nell'eventuale clausola negoziale che escluda del tutto la revisione conseguente alla variazione dei prezzi sopravveniente nel corso dei lavori e fino alla consegna dell'opera, ma anche nella disciplina normativa (artt. 1 del D.L. c.p.s. n. 1401 del 1947 e 17 della legge n. 741 del 1981) che, nell'attribuire alla P.A. un potere discrezionale circa il riconoscimento alla revisione, stabilisce che una volta intervenuta in merito la sua determinazione parzialmente o totalmente negativa, il relativo provvedimento di rigetto (implicito o esplicito) è impugnabile solo attraverso l'adizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 17, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)