Sez. U, Sentenza n. 3272 del 07/04/1994 (Rv. 486063 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Appalto - Revisione del prezzo - Clausola di rinvio alle norme e modalità ex D.L. n. 1051 del 1947 - Costituzione di una obbligazione contrattuale, in deroga, a carico del P.A. - Esclusione - Conseguenza - Posizione del'appaltatore - Natura di diritto soggettivo tutelabile davanti all'A.G.O. - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche
In tema di revisione del prezzo nell'appalto di opere pubbliche, la clausola con la quale viene stabilito che "alla revisione dei prezzi si procederà con le norme e le modalità del D.L. 6 dicembre 1947 n. 1051" non pone in essere tra le parti alcuna obbligazione contrattuale in deroga alla regolamentazione legale, tale da far nascere - anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973 n. 37 che tali deroghe ha espressamente vietato - una autonoma e specifica obbligazione alla revisione da parte della P.A., diversa da quella che già discende dalla legge, con la conseguenza che la posizione dell'appaltatore non assume la natura di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)