Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 08/07/1968 (Rv. 334678 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - EFFETTI - DECORRENZA PER L'ANNO 1965 - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - EFFETTI - DECORRENZA PER L'ANNO 1965 - CONSEGUENZE.*
La sospensione dei termini processuali disposta dalla legge 14 luglio 1965 n. 818 per il periodo dal i agosto al 15 settembre, qualora il termine cominci a decorrere anteriormente a questo periodo e scada entro di esso, opera nel senso che il numero dei giorni compresi fra il 31 luglio e la scadenza si aggiunge, a partire dal 15 settembre, al numero dei giorni gia trascorsi prima dell'inizio della sospensione. Peraltro, poiche per l'anno 1965, la sospensione dei termini processuali ha avuto inizio soltanto dal 4 agosto, data di entrata in vigore della cennata legge, la sospensione riguarda soltanto la parte residua non ancora decorsa a questa data. (V. N. 1457-68, massima n. 333111 n.457-67, massima n. 326401 n. 170-67, massima n. 325885).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)