Sez. L, Sentenza n. 6983 del 26/11/1986 (Rv. 449065 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPLICANTE MERA RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPLICANTE MERA RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE - INCLUSIONE.*
Ricorre l'ipotesi di licenziamento collettivo non solo quando esso sia conseguente e correlato ad una trasformazione strutturale dell'impresa che comporti soppressione di uffici o di reparti, ma altresì quando esso si ricolleghi ad una effettiva riduzione dell'attività stessa che implichi una mera riduzione dell'elemento personale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la natura collettiva del licenziamento intimato da un datore di lavoro esercente l'attività di gestione di sale cinematografiche giacché la decisione di ridurre il numero dei lavoratori occupati era conseguente all'accertata riduzione dell'attività oggetto dell'impresa). (V 3750/83, mass n 428659; (V 18/79, mass n 396023).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)