diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3750 del 01/06/1983 (Rv. 428659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDUZIONE EFFETTIVA DI ATTIVITÀ DELL'IMPRESA COMPORTANTE UNA MERA RIDUZIONE NELL'ELEMENTO PERSONALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDUZIONE EFFETTIVA DI ATTIVITÀ DELL'IMPRESA COMPORTANTE UNA MERA RIDUZIONE NELL'ELEMENTO PERSONALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Ricorre l'ipotesi del licenziamento collettivo non solo quando esso sia conseguente e correlato ad una trasformazione strutturale della impresa che comporti soppressione di uffici o di reparti, ma altresì quando esso si ricolleghi ad una effettiva riduzione di attività della stessa che comporti una mera riduzione dell'elemento personale. Peraltro, la definitività del ridimensionamento aziendale, è da intendere in senso relativo, cioè in rapporto alla mutabilità delle vicende dell'impresa nel più vasto ambito del mercato. (V 18/79, mass n 396023; (V 2999/77, mass n 386557; (V 374/75, mass n 373619).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)