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Sez. L, Sentenza n. 18 del 04/01/1979 (Rv. 396023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDUZIONE EFFETTIVA E NON TRANSEUNTE DI ATTIVITA DELL'IMPRESA COMPORTANTE UNA MERA RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - RIDUZIONE EFFETTIVA E NON TRANSEUNTE DI ATTIVITA DELL'IMPRESA COMPORTANTE UNA MERA RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Ricorre l'ipotesi del licenziamento collettivo non solo quando esso sia conseguente e correlato ad una trasformazione strutturale dell'impresa, che comporti soppressione di uffici o di reparti e comunque di elementi materiali dell'azienda, ma altresi quando esso si ricolleghi ad una effettiva e non transeunte riduzione di attivita della stessa, che comporti una mera riduzione dell'elemento personale dell'impresa medesima, quante volte questa, per la natura dell'attivita svolta, possa effettivamente attuare il suo ridimensionamento senza dovere necessariamente modificare, trasformare o sopprimere le sue strutture organizzative o materiali (uffici, reparti, servizi) attesa la sostanziale omogeneita delle stesse e la loro utilizzabilita ad opera del personale ridotto in relazione all'entita della riduzione della propria attivita. (V 2999/77, mass n 386557; (V 374/75, mass n 373619).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)