Sez. U, Sentenza n. 4160 del 18/12/1975 (Rv. 378500 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO AGLI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PRESUPPOSTO - OSSERVANZA DI FORMA E TERMINI EX ARTT 276 E 277 DEL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE - AVVISO D'ISCRIZIONE NEI RUOLI COMUNALI AI FINI DELL'ICAP - RICORSO ESPERIBILE - ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO AGLI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PRESUPPOSTO - OSSERVANZA DI FORMA E TERMINI EX ARTT 276 E 277 DEL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE - AVVISO D'ISCRIZIONE NEI RUOLI COMUNALI AI FINI DELL'ICAP - RICORSO ESPERIBILE - ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA.*
In materia di Tributi locali, il previo esperimento del ricorso agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art 285, terzo comma, del testo unico della finanza locale, presuppone che da parte dell'ente impositore siano stati osservati le forme e i termini prescritti per tutti i Tributi comunali dagli artt 276 e 277 dello stesso tu. Da cio consegue che contro l'avviso d'iscrizione, da parte del comune e su invito dell'ufficio imposte dirette, nei ruoli comunali del reddito imponibile ai fini dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni (icap) il contribuente deve ricorrere all'autorita giudiziaria: infatti egli non potrebbe ricorrere alle commissioni tributarie, non essendo stato il detto avviso emanato dall'ufficio delle imposte dirette, ne alle commissioni dei Tributi locali, poiche i comuni per l'art 162 tu citato, non possono accertare i redditi per l'imposta icap e le commissioni dette sono competenti a decidere solo su ricorsi avverso gli 'accertamentì compilati secondo le forme ed i termini degli artt 276 e 277 cit. (V 2416/73, mass n 365806; 3020/71, mass 354311).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 162, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)