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Sez. 1, Sentenza n. 2416 del 24/09/1973 (Rv. 365806 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - LIMITI - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO D'IMPOSIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365806-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - LIMITI - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO D'IMPOSIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La possibilita di ricorrere al giudice ordinario - senza il previo esperimento del contenzioso amministrativo - per la tutela dei diritti soggettivi nascenti dal rapporto d'imposta non si esaurisce nelle questioni riguardanti l'an o il quantum del debito tributario, ma si estende anche ai diritti formali attinenti all'osservanza delle norme, stabilite dalla legge per il procedimento amministrativo d'imposizione, qualora si tratti di norme poste direttamente a tutela del cittadino. (nella specie, il principio di cui in massima e stato affermato in relazione all'Azione giudiziaria proposta dal contribuente per far dichiarare la illegittimita della iscrizione a ruolo, per l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, senza osservanza delle formalita prescritte dagli artt 276 e 277 RD 14 settembre 1931, n 1175). (Conf 3020/71, mass n 354311; 2340/68, mass n 334669).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 276 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)