Sez. L, Sentenza n. 15955 del 16/08/2004 (Rv. 577586 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Esercizio del suddetto potere anche nel corso dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità della ulteriore assunzione della prova - Necessria esplicitazione - Esclusione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE
La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza. Ne consegue che il mancato espletamento di siffatto mezzo istruttorio può, se mai, riflettersi negativamente sulla motivazione, e quindi essere denunziato sotto il profilo della violazione dell'art.360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., ma non può essere direttamente contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)