Sez. L, Sentenza n. 5940 del 24/03/2004 (Rv. 571518 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Rinuncia o transazione avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. 2113 cod.civ. - Esclusione - Vizi del procedimento di conciliazione in sede sindacale - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod.civ., e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod.civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)