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Sez. L, Sentenza n. 5940 del 24/03/2004 (Rv. 571518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Rinuncia o transazione avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. 2113 cod.civ. - Esclusione - Vizi del procedimento di conciliazione in sede sindacale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod.civ., e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod.civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)