Sez. 2, Sentenza n. 2658 del 23/02/2001 (Rv. 544099 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù - Necessità - Volontà di costituire la servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato - Idoneità delle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari del fondo nell'istanza per il rilascio della concessione edilizia - Esclusione.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine. È da escludere, pertanto, che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza di rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni, a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1032
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)