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Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 09/06/1989 (Rv. 463047 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA - DOCUMENTI RELATIVI ALLA INFRAZIONE - TERMINE PER IL DEPOSITO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463047-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA - DOCUMENTI RELATIVI ALLA INFRAZIONE - TERMINE PER IL DEPOSITO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Nel giudizio d'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'inosservanza, da parte della amministrazione, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, fissato ai sensi dell'art. 23 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 (dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), non implica decadenza, in difetto di espressa previsione di perentorietà, e non esclude che il pretore, anche nell'Esercizio della facoltà discrezionale di riaprire la fase istruttoria dopo la discussione della causa, possa successivamente rinnovare l'ordine di produzione di detti documenti. (V 2684/87).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)