Sez. 1, Sentenza n. 15828 del 14/12/2001 (Rv. 551149 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Documenti relativi all'infrazione - Termine per il deposito - Natura ordinatoria - Deposito tardivo da parte del prefetto - Incidenza sulla presunzione di veridicità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non implica decadenza, in difetto di espressa previsione di perentorietà, né detto deposito tardivo fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti dai verbalizzanti attestati come avvenuti in loro presenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)