Sez. 1, Ordinanza n. 3454 del 08/03/2002 (Rv. 552953 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di convalida ad opera del tribunale del provvedimento del questore "ex" art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 - Relativo ricorso per cassazione - Disciplina applicabile.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, il ricorso per cassazione - previsto dall'art. 14, sesto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - avverso il decreto del tribunale di convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza al fine di consentirne la successiva espulsione, è soggetto, in mancanza di apposite disposizioni derogatorie, alla disciplina prevista dal codice di rito, con la conseguenza che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'interessato e non notificato ad alcuno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)