Sez. 1, Sentenza n. 26223 del 01/12/2005 (Rv. 585095 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza temporanea - Ordinanza del tribunale di rigetto della convalida del provvedimento - Legittimazione ad impugnare - Del prefetto - Esclusione - Del Ministero dell'Interno - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, nel giudizio per cassazione - previsto dall'art. 14, sesto comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 - che può instaurarsi avverso l'ordinanza del tribunale che rigetta la richiesta di convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza in attesa di poter dare esecuzione al provvedimento di espulsione, poiché non è in discussione la legittimità dell'espulsione, legittimato ad impugnare è soltanto il Ministero dell'Interno, e non anche il prefetto, la cui impugnazione, ove proposta, va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)