Sez. 1, Sentenza n. 12822 del 03/09/2003 (Rv. 566499 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso proposto avverso la sentenza resa nel procedimento d'opposizione al provvedimento d'espulsione dello straniero - Sottoscrizione da parte di avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale - Necessità - Gratuito patrocinio - Sottoscrizione da parte del difensore d'ufficio nominato dal giudice del provvedimento impugnato - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
In tema di ricorso per cassazione avverso il decreto reso nel procedimento d'opposizione al provvedimento d'espulsione dello straniero, gli artt. 13 e 13 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contengono deroghe alla disciplina dettata dagli artt. 365 e 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. sulla necessità della sottoscrizione del ricorso, a pena di inammissibilità, da parte di avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale. Ne consegue che, in ipotesi di gratuito patrocinio, è necessaria la sottoscrizione del ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, da parte del difensore nominato d'ufficio dal giudice del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)