Sez. 5 - , Ordinanza n. 29184 del 06/12/2017 (Rv. 646520 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | - Cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola – Determinazione dell'imposta sostitutiva – Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema d'imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore di stima indicato in perizia e non limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, come si evince dal comma 6 del citato art. 7, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva operato, erroneamente, un raffronto tra il prezzo complessivo di vendita dell'intero complesso immobiliare, comprensivo anche di terreni non edificabili, e la stima complessiva del medesimo e non, invece, tra il prezzo e il valore di stima dei soli terreni edificabili facenti parte del compendio immobiliare compravenduto).
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)