Sez. 3, Sentenza n. 615 del 02/02/1982 (Rv. 418371 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Qualora si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il suo dissenso in base ad un iter logico immune da deficienze e contraddizioni e senza limitarsi ad affermazioni meramente apodittiche. Egli, invece, non è tenuto, per il principio del libero convincimento, a discutere le singole risultanze probatorie e confutare tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa, dia conto delle ragioni che lo hanno portato alla decisione, dovendosi ritenere disattesi per implicito i rilievi e le circostanze incompatibili con essa. (Conf 753/80, mass n 404200 sulla prima parte; (Conf 995/76, mass n 379649 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)