Sez. 2, Sentenza n. 10459 del 01/08/2001 (Rv. 548640 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Convenzione tra Comune e privato costruttore aspirante a concessione edilizia - Natura - Fonte negoziale del regolamento degli interessi tra le parti - Esclusione - Atto intermedio del procedimento amministrativo - Configurabilità - Conseguenze - Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La convenzione stipulata fra un Comune e un privato costruttore con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione (o di una licenza) edilizia, si obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico (nella specie, destinazione ad uso di parcheggio del piano seminterrato del costruendo edificio) non solo non costituisce un contratto di diritto privato ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione, senza alcuna possibilità per i terzi privati acquirenti dell'immobile edificato di rivendicare diritti sulla base di esso. è, peraltro, può configurarsi un contratto a favore di detti terzi, in quanto tale stipulazione postula, ai sensi dell'art. 1411, primo comma, cod. civ. l'esistenza di un interesse dello stipulante, mentre in casi come questi il Comune è portatore di interessi essenzialmente pubblici e non di protezione di quelli di alcuni privati.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)