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Sez. 2, Sentenza n. 2742 del 23/02/2012 (Rv. 621681 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Procedimento finalizzato al rilascio della concessione edilizia - Convenzione d'obbligo tra comune e privato costruttore - Natura - Atto del procedimento amministrativo - Configurabilità - Conseguenze - Contratto a favore di terzo - Esclusione - Attribuzione di diritti in capo agli acquirenti dell'immobile edificato - Insussistenza - Inserimento dell'obbligo nei contratti traslativi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621681-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE

La convenzione, stipulata tra un comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un'area ad uno specifico uso), non costituisce un contratto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue che, non potendosi qualificare l'atto d'obbligo come contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., i privati acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibilità di rivendicare diritti sulla base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimento, salva l'ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole unità immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 11, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)