Sez. L, Sentenza n. 4459 del 12/07/1980 (Rv. 408335 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SPETTANZA A CIASCUN SOCIO - CONSEGUENZE - RAPPORTO PROCESSUALE DI IMPUGNAZIONE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA CON LA INDICAZIONE DELLA SUA RAGIONE SOCIALE - VALIDITA - EVOCAZIONE DI UNO O DI ALCUNI DEI SOCI NELLA LORO QUALITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SPETTANZA A CIASCUN SOCIO - CONSEGUENZE - RAPPORTO PROCESSUALE DI IMPUGNAZIONE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA CON LA INDICAZIONE DELLA SUA RAGIONE SOCIALE - VALIDITA - EVOCAZIONE DI UNO O DI ALCUNI DEI SOCI NELLA LORO QUALITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Poiche in materia di societa semplice o di fatto, la rappresentanza, anche in giudizio, spetta a ciascun socio, e validamente instaurato il rapporto giuridico processuale di impugnazione con la chiamata in giudizio della societa di fatto con la indicazione della sua ragione sociale, senza alcuna indicazione di un suo legale rappresentante, o con la evocazione di uno o di alcuni dei soci, nominativamente indicati, ma pur sempre in tale qualita, e con la consegna di una sola copia dell'atto di gravame ad uno solo dei soci, evocato in giudizio in tale sua qualita, senza che occorra procedere all'integrazione del contraddittorio per gli altri soci anche se costituiti nel giudizio di primo grado. (V 5209/78, mass n 394961; (V 1150/77, mass n 384811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)