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Sez. L, Sentenza n. 5658 del 29/11/1978 (Rv. 395434 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DI LAVORO - A SEGUITO DI ASSUNZIONE DIRETTA - ANNULLABILITA AD ISTANZA DEL PM - MANCATA IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZA - PRESENTAZIONE DEL NULLA OSTA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395434-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - PRESTAZIONE DI FATTO DI LAVORO - A SEGUITO DI ASSUNZIONE DIRETTA - ANNULLABILITA AD ISTANZA DEL PM - MANCATA IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZA - PRESENTAZIONE DEL NULLA OSTA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA.*

Il contratto stipulato con l'assunzione diretta del lavoratore, in violazione delle norme sul collocamento, essendo annullabile solo ad istanza del pubblico ministero, in Mancanza di tale impugnazione e pienamente valido fra le parti, ne la validita e la permanenza del rapporto e subordinata alla presentazione del nulla osta dell'ufficio di collocamento da parte del lavoratore, non essendo imposto a questi un siffatto Obbligo dalla legge. (V 2286/62, mass n 253437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2098, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)