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Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 31/07/1962 (Rv. 253437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - MANCATO NULLA OSTA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - EFFETTI - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ANNULLABILITA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - RESPONSABILITA CIVILE DELLO IMPRENDITORE - IGNORANZA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO - MANCATO NULLA OSTA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - EFFETTI - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ANNULLABILITA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - RESPONSABILITA CIVILE DELLO IMPRENDITORE - IGNORANZA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*

Non sussiste per il datore di lavoro impossibilita giuridica di dare esecuzione al contratto di lavoro nel caso che l'ufficio di collocamento abbia negato il nulla osta all'assunzione del lavoratore per non essere questi iscritto nelle liste di collocamento, poiche la violazione delle Disposizioni concernenti la disciplina della domanda e della offerta di lavoro, pur essendo penalmente sanzionata, a motivo di semplice annullabilita del contratto che puo essere fatta valere soltanto ad istanza del pubblico ministero (art 2098 cod civ), con salvezza degli effetti gia verificatisi (art 2126 cod civ). peraltro l'ignoranza del disposto dello art 2098 puo escludere la colpa del datore di lavoro inadempiente e, quindi, la sua responsabilita per danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2098, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)