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Sez. L, Sentenza n. 29480 del 17/12/2008 (Rv. 606119 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio dell'immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo - Accertamento di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606119-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto essere stato rispettato il principio dell'immediatezza in relazione alla contestazione disciplinare intimata dopo quattro mesi dall'ultimo episodio di utilizzo, da parte del dipendente, del telefono di ufficio con il quale erano stati inviati, anche fuori dall'orario di lavoro e nell'arco di un anno, oltre tredicimila brevi messaggi, attesa la necessità di controllare l'estraneità dei messaggi ai motivi di servizio).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)