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Sez. L, Sentenza n. 14113 del 20/06/2006 (Rv. 590330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Fondamento - Carattere relativo - Contestazione non immediatamente successiva all'infrazione addebitata al lavoratore dipendente - Accertamento del giudice circa la tempestività del licenziamento - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso del lavoratore dipendente, rilevando la correttezza della sentenza di merito impugnata con la quale era stata ritenuta la tempestività della reazione da parte della società datrice di lavoro in ordine all'illecito rilevante disciplinarmente nei confronti del dipendente e derivante da un'intervenuta condanna a suo carico in sede penale, con la sua conseguente sospensione dal rapporto di lavoro, senza che la sua successiva riammissione in servizio potesse intendersi quale manifestazione della volontà aziendale di soprassedere all'esercizio dell'azione disciplinare, in virtù dell'espressa riserva formulata al riguardo dalla medesima datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)