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Sez. L, Sentenza n. 2283 del 01/02/2010 (Rv. 611925 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Illecito continuato - Principio dell'immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Momento rilevante - Cessazione della continuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611925-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, nel caso di illecito continuato il rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale va valutato con riferimento al momento di cessazione della continuazione, dovendosi ritenere che in tale momento il datore di lavoro abbia la possibilità di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)