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Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 13/11/1978 (Rv. 394940 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - "PRINCIPIO DI ESECUZIONE" DEL CONTRATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394940-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - "PRINCIPIO DI ESECUZIONE" DEL CONTRATTO - NOZIONE.*

Il "principio di esecuzione" del contratto che a norma dell'art 1373, comma primo, cod civ, preclude l'Esercizio del recesso e quello che ha luogo successivamente alla conclusione del contratto e non anche quello che le parti convengono di attuare o attuano contemporaneamente alla stipulazione di esso, perche altrimenti le parti verrebbero a pattuire e ad escludere la possibilita del recesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)