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Sez. 3, Sentenza n. 8272 del 09/04/2014 (Rv. 629909 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Attribuzione del diritto al terzo - Inadempimento del promittente - Azione di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni - Legittimazione ad agire - Mancanza o necessità di un intervento esecutivo del promittente - Incidenza - Legittimazione esclusiva del terzo nel primo caso - Legittimazione concorrente dello stipulante nel secondo caso.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629909-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)