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Sez. 6, Sentenza n. 1799 del 28/09/1983 Cc. (dep. 20/10/1983) Rv. 160811 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CON RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160811-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CON RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di Cassazione non sono rilevabili eventuali vizi di motivazione della sentenza che abbia applicato una causa estintiva del reato, in quanto il rinvio al giudice di merito ritarderebbe la applicazione di quella causa estintiva, in contrasto con le regole stabilite dall'art. 152 comma primo cod. proc. pen.. (Conf mass n 153774; (Conf mass n 151643).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)