Sez. 1, Sentenza n. 13171 del 16/07/2004 (Rv. 576437 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETÀ) - IN GENERE | Decreto di adozione - Natura - Carattere decisorio e definitivo - Conseguenze - Decreto della Corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Conversione dei vizi in motivi di impugnazione - Conseguenze - 'Actio nullitatis' - Ammissibilità - Presupposti - Limiti - Fattispecie anteriore alla disciplina introdotta dalla legge n. 149 del 2001.
ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETÀ) - IN GENERE
Il decreto che pronunzia l'adozione di persone di maggiore età (art. 314, c.c.) è costitutivo dell'adozione, produce effetti direttamente incidenti sullo 'status' dell'adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici (artt. 305-309, cod.civ.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia 'ex tunc'; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi sia processuali sia sostanziali che, eventualmente, lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall'impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall'art. 161, cod. proc. civ., non possono essere più dedotti, neppure con la 'actio nullitatis', esperibile nei limitati casi in cui una pronuncia sia stata emessa in assoluta carenza di potere giurisdizionale, in riferimento ad un provvedimento che si configura come abnorme (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha confermato il decreto impugnato -concernente una fattispecie alla quale 'ratione temporis' non era applicabile la nuova disciplina dell'adozione introdotta dalla legge n. 149 del 2001- che aveva escluso l'ammissibilità della 'actio nullitatis' avverso il decreto che aveva pronunciato l'adozione di due persone coniugate, in quanto l'esistenza di un impedimento di legge all'adozione configura un vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione, nei termini a detto fine stabiliti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 309, Cod. Civ. art. 313, Cod. Civ. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)