Sez. 1, Sentenza n. 7011 del 22/12/1988 (Rv. 461193 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE - VIZI: IMPUGNABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE - VIZI: IMPUGNABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il regime delle impugnazioni dell'adozione in casi particolari (disciplinata dagli artt. 44 e ss. Della legge 4 maggio 1983, n. 184), come quello dell'adozione di persone di maggiore età (disciplinata dagli artt. 291 e ss. Cod. civ.), a differenza di quanto preveduto dall'art. 26 della legge n. 184 del 1983 per l'adozione di minori, non contempla il ricorso per Cassazione, che non è ammissibile neppur in base all'art. 111 cost. Quando il decreto reso dalla Corte d'appello abbia rifiutato l'adozione, giacché tale provvedimento manca di carattere della definitività, potendo essere revocato a seguito del rinnovo, anche reiterato, della relativa istanza. (V 1133/88, mass n 457376; (V 3309/80, mass n 407118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 313, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 26, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)