Sez. 3, Sentenza n. 5081 del 03/06/1996 (Rv. 497916 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario nei confronti del proprio debitore dichiarato fallito - Obbligo di notificare gli atti al debitore stesso - Sussistenza - Termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza - Dalla notifica del precetto al curatore del fallimento - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
Nell'esecuzione individuale promossa da un istituto esercente il credito fondiario, nei confronti del proprio debitore già dichiarato fallito, quest'ultimo ha diritto a ricevere la notificazione degli atti preliminari a detta esecuzione, del pignoramento e degli atti precedenti la fissazione degli incanti di vendita e, pertanto, il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi non decorre dalla data di notifica del precetto al curatore del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 647 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)