diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2532 del 11/03/1987 (Rv. 451689 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - ESECUZIONE INDIVIDUALE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE FALLITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451689-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - ESECUZIONE INDIVIDUALE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE FALLITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DEBITORE.*

Qualora un istituto di credito fondiario od agrario, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 42 del R.d. 16 luglio 1905 n. 646, promuova esecuzione individuale dei confronti del debitore, nonostante l'apertura a suo carico di procedura fallimentare, la legittimazione passiva rispetto a tale esecuzione, e, conseguentemente, la legittimazione a ricevere gli Atti ad essa relativi, incluso il precetto ed il pignoramento, nonché a proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., spetta esclusivamente al debitore medesimo, non al curatore, considerato che i collegamenti fra le due procedure, comportanti, fra l'altro, la possibilità del curatore di intervenire nella esecuzione individuale e l'Obbligo dell'istituto di insinuarsi al passivo fallimentare secondo le regole del concorso dei creditori, non incidono sull'autonomia delle procedure stesse ai fini della suddetta legittimazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)