Sez. 5, Sentenza n. 51589 del 19/09/2016 Ud. (dep. 02/12/2016) Rv. 268820 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale per esaminare la perizia depositata fuori udienza - Rigetto - Legittimità - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
È legittimo, in quanto non lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale chiesto dal difensore per l'esame della perizia, in quanto questa è il frutto della convergente attività del perito e del consulente nominato dalla difesa, il quale ha il potere di partecipare agli sviluppi dell'attività peritale, presentando sia al giudice che al perito osservazioni e riserve di cui deve rimanere traccia nel verbale e di cui deve tenersi conto nella relazione. (Fattispecie in cui la difesa aveva eccepito la violazione dell'art. 111 Cost. e dei diritti di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale al fine di esaminare la perizia, depositata tre giorni prima di tale udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 510, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)