Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 24/10/1979 Cc. (dep. 10/01/1980) Rv. 143914 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - REIEZIONE DELL'ISTANZA - NUOVA RICHIESTA - PERIODO GIA ESAMINATO - NON E VALUTABILE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - REIEZIONE DELL'ISTANZA - NUOVA RICHIESTA - PERIODO GIA ESAMINATO - NON E VALUTABILE.*
Una volta che sia stata respinta l'istanza di riduzione di pena ai sensi dell'art 54 legge del 1975 n 354, sotto il profilo che il condannato, per il periodo preso in esame, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, e che la relativa ordinanza sia divenuta irrevocabile, sul punto si Forma il giudicato. Ne deriva che se il condannato presenti una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del giudicato precedente, talche e inibito riprendere in esame il comportamento dell'istante durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, ai fini della concessione della riduzione di pena per il periodo stesso. L'accoglimento di una nuova istanza e, invece, consentito rispetto alla detenzione successiva alla precedente decisione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)