Sez. 1, Sentenza n. 1336 del 04/05/1988 Cc. (dep. 20/06/1988) Rv. 178652 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - ISTANZA PER RIDUZIONE DI PENA - REIEZIONE - NUOVA RICHIESTA - PERIODO GIÀ ESAMINATO - VALUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - ISTANZA PER RIDUZIONE DI PENA - REIEZIONE - NUOVA RICHIESTA - PERIODO GIÀ ESAMINATO - VALUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Una volta che sia stata respinta l'istanza di riduzione di pena agli effetti della liberazione anticipata, sotto il profilo che il condannato, per il periodo in esame, non ha dato prova di partecipazione all'opera rieducativa e che la relativa ordinanza sia divenuta irrevocabile, sul punto si Forma il giudicato. Ne deriva che, se il condannato presenta una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del giudicato precedente, talché è inibito riprendere in esame il comportamento dell'istante durante il periodo di detenzione che ha già formato oggetto di valutazione nel precedente giudizio. (V 1161/81, mass n 150417; (Conf 3301/86, mass n 172080; (Conf 2739/85, mass n 167973; (Conf 1943/80, mass n 145825; (Conf 2747/80, mass n 143914).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)