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Sez. 1, Sentenza n. 489 del 24/02/1989 Cc. (dep. 17/04/1989) Rv. 181060 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - ISTANZA PER RIDUZIONE PENA - REIEZIONE - NUOVA RICHIESTA - PERIODO GIÀ ESAMINATO - VALUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181060-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - ISTANZA PER RIDUZIONE PENA - REIEZIONE - NUOVA RICHIESTA - PERIODO GIÀ ESAMINATO - VALUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Una volta respinta l'istanza di riduzione della pena ex art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), si Forma il giudicato qualora l'ordinanza del tribunale di sorveglianza non venga impugnata ovvero il ricorso per Cassazione sia rigettato con la conseguenza che, se il condannato presenti una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del precedente giudicato, talché è inibito riprendere in esame il comportamento del condannato durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, mentre è legittima la valutazione del comportamento tenuto successivamente. (V mass n 163356; (V mass n 150417; (Conf mass n 178652; (Conf mass n 172080; (Conf mass n 167973; (Conf mass n 145825; (Conf mass n 143914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)