Sez. 1, Sentenza n. 266 del 12/01/2000 (Rv. 532795 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Domanda di divorzio ex art. 4 legge div. e domanda di scioglimento della comunione - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Cumulo di domande - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'articolo 40 cod.proc.civ. (nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 cod.proc.civ.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di improponibilità in sede di divorzio della domanda di divisione perché incompatibile col rito camerale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)