Sez. 5, Sentenza n. 7508 del 25/05/1983 Ud. (dep. 19/09/1983) Rv. 160230 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo è dato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di destinare i beni ad uso diverso da quello che avrebbero dovuto avere (acquisizione alla massa fallimentare), non essendo richiesto l'intento specifico di arrecare pregiudizio economico ai creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 227, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 227
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)