Sez. L, Sentenza n. 16540 del 19/07/2006 (Rv. 591714 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Conseguenze - Cosa giudicata - Estensione - Fattispecie concernente il risarcimento del danno conseguente a licenziamento intimato a lavoratrice madre, in violazione della legge n. 1204 del 1971.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE
Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa la questione della cessazione del rapporto di lavoro alla data del secondo licenziamento intimato per cessazione dell' attività- marzo 1998 - antecedentemente al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, non opposto, azionato dalla lavoratrice madre per il risarcimento dei danni - credito retributivo da settembre 1998 a maggio 1999 - derivanti da precedente licenziamento intimato in violazione della legge n.1204 del 1971. La Corte ha cassato, con rinvio, la decisione di merito, invitando il giudice del rinvio a determinare le pretese retributive della lavoratrice per il periodo, successivo al mese di maggio 1999, non coperto da giudicato, rilevando, in ossequio al principio affermato, che la cessazione dell'attività, ove effettivamente esistente, avrebbe potuto essere dedotta come fatto impeditivo delle ulteriori pretese risarcitorie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)