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Sez. 1, Sentenza n. 15178 del 24/11/2000 (Rv. 542121 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Conseguenze - Cosa giudicata - Estensione.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542121-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)