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Sez. L, Sentenza n. 610 del 20/01/2000 (Rv. 532996 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione della legge n. 1204 del 1971 - Nullità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532996-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 1991 il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione della legge n. 1204 del 1971 è affetto da nullità; ne consegue che nel caso si verifichi un simile licenziamento il rapporto deve ritenersi come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)